Credito di imposta sui dividendi esteri ai titolari di partecipazioni non qualificate residenti in Italia

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Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia titolari di partecipazioni non qualificate in società residenti all’estero possono ricevere durante l’anno di imposta dividendi in funzione degli utili prodotti.

Predetti utili di fonte estera sono da riportare all’interno del Quadro RM12 – Sezione V al lordo delle imposte estere sostenute nello Stato della fonte (qualora l’utile sia percepito tramite un intermediario finanziario non residente in Italia) o al netto dell’imposizione fiscale estera (ove il dividendo sia riscosso tramite una banca italiana – c.d. “netto frontiera”).

Il regime di tassazione sostitutiva del 26% al quale sono soggetti gli utili di fonte estera su partecipazioni non qualificate non consente notoriamente la possibilità di detrarre il credito per imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 del Tuir, in quanto il reddito di capitale non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Inoltre, è preclusa dalla normativa nazionale la possibilità per il percettore del dividendo di optare per la tassazione ordinaria (art. 18 del Tuir).

Tale fattispecie comporta un evidente doppia imposizione internazionale in quanto il contribuente si trova inciso sia del tributo estero (da Convenzione pari in genere al 15%) sia dall’imposta italiana (26%), per un totale pari al 41% del dividendo deliberato dalla società estera.

A riguardo, la sentenza n. 25698 del 1 settembre 2022 della Corte di Cassazione, nel riconoscere la specialità della normativa Convenzionale (nel caso specifico, Convenzione tra Italia e Stati Uniti d’America) rispetto alla legislazione interna, ha enunciato il seguente principio di diritto:

“Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto internazionale (nel caso, statunitense), qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta – come nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 art. 27, comma 4, o mediante imposta sostitutiva, del tutto sovrapponibile alla prima in ragione dell’identità di funzione, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 art. 18, comma 1, – avvenga non “su richiesta del beneficiario del reddito” ma
obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, Stati Uniti d’America) si deve considerare detraibile
” .

Tale principio non è desumibile da tutte le Convenzioni contro le doppie imposizioni ed è dunque necessario analizzare attentamente il wording di ciascun Trattato, nello specifico l’art. 23, comma 2. Ad esempio, le Convenzioni Italia/Cipro e Italia/Arabia Saudita non prevedono infatti la possibilità di detrarre l’imposta estera dall’imposta sostitutiva italiana.

Le fattispecie di doppia imposizione internazionale sui dividendi esteri sono riscontrabili:

  • nelle gestioni patrimoniali estere detenute da persone fisiche residenti in Italia
  • nei piani di azionariato di imprese multinazionali sottoscritti dai dipendenti della consociata italiana
  • nelle partecipazioni estere detenute a titolo di investimento personale

Il principio di diritto emanato dalla Sentenza n. 25698 non implica di per sé l’automaticità del rimborso dell’imposta estera in relazione alle fattispecie pregresse (anni compresi dal 2018 al 2021) ma lascia comunque aperta la possibilità al contribuente di presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate di competenza. Ciò in quanto non è possibile autoliquidare in dichiarazione l’imposta estera detraibile, accogliendo il quadro RM solamente la casella relativa al credito sull’Imposta sul Valore dei Contratti assicurativi (c.d. “IVCA”).

Lo Studio a riguardo è disponibile a svolgere le seguenti attività professionali:

  • analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni
  • quantificazione del prelievo fiscale estero sui dividendi erogati
  • determinazione dell’importo potenzialmente oggetto di rimborso
  • predisposizione dell’istanza di rimborso
  • follow up con l’Agenzia delle Entrate
  • finalizzazione della fase di rimborso

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattateci.

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