Piani di stock option internazionali: risvolti reddituali e monitoraggio fiscale

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Nell’ambito delle politiche di incentivazione del personale dipendente e di allineamento degli interessi dei lavoratori a quelli aziendali, è frequente la delibera da parte della Capogruppo estera di piani di stock option internazionali nella forma di Stock option, Restricted Stock Units, Employee Stock Purchase, Stock Appreciation Rights.

L’assegnazione di tali strumenti rappresentativi del capitale aziendale ai dipendenti della consociata residente in Italia configura la presenza di un reddito di lavoro dipendente in capo al lavoratore beneficiario, nella forma di un benefit in natura, da valorizzare in busta paga secondo i ben noti criteri di determinazione previsti dalla normativa vigente.

A riguardo, l’ordinamento giuridico italiano consente, previo rispetto di condizioni legate ad esempio al raggiungimento di determinati obiettivi di performance (c.d. “Key performance indicators“), alla modalità di erogazione (c.d. “Settlement”) del benefit e alla tipologia di destinatari (c.d. “Participants”) di applicare una serie di esenzioni dal lato fiscale e dal lato previdenziale.

A prescindere dalle modalità di tassazione o di assoggettamento a contribuzione previdenziale di tali strumenti finanziari, il lavoratore dipendente residente in Italia non può non tener conto:

  • degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) derivanti dall’assegnazione di stock option, RSU od azioni, nella misura in cui queste ultime alimentino dossier titoli intestati al dipendente residente in Italia e detenuti all’estero presso intermediari finanziari esteri di fiducia della casa madre;
  • della tassazione dei redditi di capitale di fonte estera (dividendi o interessi) o delle plusvalenze di natura finanziaria derivanti dall’eventuale vendita delle azioni, a volte anche durante l’anno al fine di “finanziare” internamente il pagamento della ritenuta IRPEF dovuta in Italia.

La sottoscrizione di un piano di azionariato comporta dunque un duplice adempimento: il primo a carico del sostituto d’imposta (la società italiana), tenuto ad effettuare le ritenute fiscali e previdenziali, ove dovute, sulla corretta base imponibile; il secondo a carico del dipendente residente in Italia, con l’obbligo di reporting all’interno del Modello Redditi, pena l’applicazione di sanzioni amministrative in caso di accertamento.

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