Prestazioni pensionistiche erogate da un fondo di previdenza integrativo di cui al 3° pilastro svizzero

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Il contribuente fiscalmente residente in Italia che sottoscrive un piano pensionistico integrativo riconducibile al c.d. 3° pilastro svizzero e che riceve un’erogazione pensionistica a titolo di capitale è assoggettato al regime di tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1 lett. a) del Tuir il quale riporta che “L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a)(…) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni» .

E’ questo il contenuto della Risposta ad istanza di interpello n. 471 diramata dall’Amministrazione Finanziaria lo scorso 14 ottobre.

Non è stata dunque accolta la soluzione prospettata dal contribuente, il quale auspicava l’applicazione del noto regime di imposta sostitutiva del 15%, ridotto dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo pensione superiore al 15mo. Predetta tassazione trova infatti applicazione solamente nel caso di contribuzione a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall’Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell’attività transfrontaliera.

Il contribuente dovrà dunque dichiarare gli importi percepiti a titolo di capitale dal fondo pensione svizzero nel quadro RM – Sezione XII del Modello Redditi 2020 (si presume il quadro RM25 – Colonna 30, ma la risposta degli Uffici Finanziari non lo specifica) che interessa i redditi corrisposti da soggetti non obbligati all’effettuazione delle ritenuted’acconto. Non è chiaro a riguardo se il contribuente sia soggetto o meno alla nota procedura di riliquidazione, ad opera degli Uffici Finanziari, dell’IRPEF dovuta in base all’aliquota media di tassazione netta dei cinque anni precedenti l’erogazione del trattamento pensionistico, processo adottato in caso di corresponsione del TFR da parte dei datori di lavoro residenti in Italia (si presume in ogni caso di sì).

Infine, vale la pena di sottolineare come la modalità di tassazione sia alquanto penalizzante per il contribuente in quanto da un lato lo si assoggetta ad IRPEF sulla base di un’aliquota media, dall’altro gli si preclude anche la possibilità di richiedere un credito per imposte pagate all’estero in quanto trattasi comunque di emolumenti che non confluiscono nel reddito complessivo (art. 17 del Tuir) e per i quali non sembra possibile neanche optare per il regime di tassazione ordinaria.

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