Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul personale impatriato

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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, ha avuto modo di fare chiarezza su diverse fattispecie inerenti il regime agevolato per il personale impatriato di cui all’art. 16, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 147/2015 e successive modificazioni.

Tra le casistiche più importanti trattate all’interno del documento di prassi figurano:

  • i contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero;
  • i lavoratori che svolgono la propria attività all’interno di navi o aeromobili;
  • i funzionari ed agenti dell’Unione Europea rientrati in Italia;
  • il personale impatriato che presta la propria attività lavorativa in Italia in forza di un contratto stipulato con il datore di lavoro non residente.

In merito alla prima fattispecie, il regime agevolato si applica al lavoratore rientrato in Italia solamente se l’attività lavorativa si qualifica come “nuova” rispetto a quella in essere precedentemente al distacco, con assunzione da parte del dipendente di un ruolo aziendale diverso, regolato da nuovi termini e condizioni contrattuali.

Nel secondo scenario, l’Agenzia dà risalto allo svolgimento dell’attività lavorativa all’interno del territorio dello Stato, escludendo dall’agevolazione i redditi prodotti all’estero dal personale viaggiante.

Nel terzo caso, è fondamentale verificare ex-ante l’eventuale applicabilità al funzionario UE dell’art. 13 del Protocollo sui privilegi e l’immunità dell’Unione Europea, mentre nel quarto caso l’Amministrazione Finanziaria fornisce un chiaro segnale di apertura alla fruizione del benefit, non essendo tuttavia ancora chiara una possibile applicazione del favor ai lavoratori rientrati in Italia prima del 1 maggio 2019.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento contattateci.

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