Brexit, i chiarimenti dell’INPS sul distacco di personale

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L’INPS, con Circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, ha reso noti alcuni chiarimenti in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. Brexit).

A riguardo, l’Istituto precisa che è stato stabilito un periodo di transizione, dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell’Unione in materia di sicurezza sociale continua ad applicarsi al Regno Unito, incluse le disposizioni del Regolamento n. 883/2004 e del Regolamento di applicazione n. 987/2009.

In particolare, la transitorietà delle norme UE sino al 31 dicembre 2020 fa salvo, nei rapporti tra Italia e Regno Unito, quanto indicato nei formulari di sicurezza sociale A1 rilasciate entro la data predetta ai cittadini comunitari e, in applicazione del regolamento (CE) n. 859/2003, ai cittadini extracomunitari. La validità delle certificazioni non potrà in ogni caso riguardare periodi successivi al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).

Come probabile conseguenza di tale fattispecie e in attesa di disposizioni normative in materia previdenziale, a partire dal 1 gennaio 2021 sarà necessario per le aziende britanniche che inviano lavoratori in distacco in Italia dal Regno Unito aprire una rappresentanza previdenziale in Italia in nome e per conto del datore di lavoro estero.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattateci.

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