Trust esteri opachi tassati in Italia

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Il nuovo Decreto Fiscale ha introdotto un’importante modifica alla tassazione dei trust, prevedendo che i redditi erogati a persone fisiche residenti in Italia, anche da parte di trust opachi, residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, siano considerati redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies del Tuir.

La novella legislativa supera di fatto i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 61/E/2010 e introduce una presunzione assoluta di riattrazione a reddito nei confronti dei proventi derivanti da trust qualora all’interno di essi non sia possibile effettuare una distinzione tra redditi e patrimonio.

Rimane salva la possibilità per il contribuente di presentare istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del Contribuente al fine di dimostrare all’Amministrazione Finanziaria di svolgere un’attività economica effettiva nel Paese a fiscalità privilegiata e di non aver localizzato i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

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