Nelle polizze unit linked rileva il rischio demografico

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La sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019 ha avuto modo di fare chiarezza in merito all’annosa questione delle polizze unit linked, le quali correlano il proprio rendimento all’andamento di fondi comuni, azioni, ETF che rappresentano il sottostante di riferimento dei premi assicurativi corrisposti dall’assicurato/contraente in fase di sottoscrizione e durante la vita della polizza. A riguardo, la Suprema Corte ha chiarito come nelle polizze unit linked di tipo misto (in cui “causa finanziaria” e “assicurativa” coesistono) la componente “assicurativa”, per quanto non prevalente su quella finanziaria, deve comunque garantire la presenza del c.d. “rischio demografico”. E’ su tale elemento che “il giudice di merito deve valutare l’entità della copertura assicurtiva che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all’ammontare del premio versato dal contraente, all’orizzonte temporale ed alla tipologia di investimento“.

E’ altresì fondamentale verificare in capo a quale soggetto (assicuratore o assicurato) sia trasferito il rischio.

La pronuncia della Suprema Corte è destinata ad avere un impatto rilevante sulla fiscalità diretta degli eventuali riscatti parziali del contraente durante la vita del contratto di polizza (c.d. tax deferral) e in materia di inclusione o meno del valore della polizza all’interno dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta di successione e donazione.

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