VOLUNTARY DISCLOSURE – FAQ

1. Che cos’è la voluntary disclosure internazionale?

E’ la procedura introdotta dalla Legge n. 186/2014 che consente il rimpatrio dei capitali illecitamente detenuti all’estero o non correttamente dichiarati in Italia.

2. Chi può accedere alla procedura di collaborazione volontaria?

Tutti coloro che si qualificano o si qualificavano come fiscalmente residenti in Italia negli anni d’imposta oggetto delle violazioni.

3. Posso accedere alla procedura di voluntary disclosure internazionale se non sono fiscalmente residente in Italia nell’anno di presentazione?

E’ corretto.

4. Posso accedere alla procedura di collaborazione volontaria se sono residente in un Paese black-list negli anni d’imposta oggetto delle violazioni?

Sì, purché non vi siano elementi in grado di vincere la presunzione relativa alla residenza fiscale in Italia di cui all’art. 2, comma 2-bis del Tuir.

5. Quali anni d’imposta sono regolarizzabili?

Tutti gli anni d’imposta dal 2009 al 2013 (fatta salva l’applicabilità del raddoppio dei termini).

6. Quanto si paga sulle violazioni relative al monitoraggio fiscale?

Per le attività ed i beni detenuti in un Paese non black list o in un Paese black list che abbia siglato con l’Italia un Accordo per lo scambio di informazioni: 1,5% del valore degli investimenti al 31 dicembre di ciascun anno d’imposta oggetto di violazione.

      Per le attività ed i beni detenuti in un Paese black list: 3%

      Predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 in caso di definizione con l’Agenzia delle Entrate degli importi dovuti.

7. Quanto si paga sulle violazioni relative ai redditi?

Per i redditi prodotti in Paesi non Black list o in Paesi black list che abbiano siglato con l’Italia un Accordo per lo scambio di informazioni: 16,625% (sanzioni per dichiarazione infedele); 20% (sanzioni per dichiarazione omessa) in caso di definizione con l’Agenzia delle Entrate degli importi dovuti.

Per i redditi prodotti in Paesi Black list: 25% (sanzioni per dichiarazione infedele); 30% (sanzioni per dichiarazione omessa) in caso di definizione con l’Agenzia delle Entrate degli importi dovuti.

8. Raddoppio dei termini: di che si tratta?

Si tratta dell’ampliamento dei periodi d’imposta regolarizzabili a seguito della detenzione delle attività finanziarie e patrimoniali in Paesi che non hanno stipulato con l’Italia accordi per lo scambio automatico d’informazioni (i.e. periodi d’imposta tra il 2004 ed il 2013).

9. Quali sono le attività ed i beni oggetto della regolarizzazione?

Le attività ed i beni oggetto della procedura di voluntary disclosure internazionale possono essere partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero, valute estere, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, contratti derivati, metalli preziosi, diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere, forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, trust, immobili, etc. .

10. Quale tipologia di redditi può essere oggetto della procedura di regolarizzazione?

Le tipologie di redditi oggetto della procedura di voluntary disclosure internazionale possono essere redditi esteri di natura finanziaria (dividendi esteri, plusvalenze da cessione di partecipazioni estere, interessi su c/c bancari esteri o su obbligazioni estere, etc.), redditi fondiari (redditi da locazione di beni immobili situati all’estero), redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, e, più in generale, tutte le tipologie reddituali che non sono state correttamente indicate nel modello dichiarativo dell’anno di riferimento.

11. Quali sono le modalità operative di espletamento della procedura?

La voluntary disclosure comprende le seguenti fasi di esecuzione:

  • incontro con il contribuente;
  • controlli ai sensi della normativa antiriciclaggio;
  • stima del costo dell’operazione;
  • conferimento dell’incarico e sottoscrizione del relativo mandato al professionista incaricato;
  • predisposizione dei conteggi;
  • compilazione ed invio del modello di richiesta;
  • predisposizione ed invio della relazione di accompagnamento inclusiva della documentazione a supporto debitamente tradotta e, ove necessario, del c.d. “waiver”;
  • discussione del caso presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti.

12. E’ possibile stimare a priori il costo del rimpatrio?

E’ sicuramente possibile effettuare una prima stima del carico tributario e sanzionatorio della voluntary disclosure internazionale, purché siano rese disponibili al professionista incaricato informazioni dettagliate circa le consistenze ed i redditi esteri non correttamente dichiarati in Italia.

13. E’ ammissibile regolarizzare le attività detenute all’estero se non sono stati correttamente dichiarati i redditi percepiti nel territorio dello Stato?

E’ ammesso l’accesso alla procedura di voluntary disclosure internazionale purché si proceda contestualmente alla regolarizzazione dei redditi percepiti in ambito nazionale per i medesimi periodi d’imposta.

14. Se detengo un immobile ubicato in Italia per il tramite di fiduciarie estere, questo è considerato posseduto all’estero?

E’ corretto.

15. Come sono valorizzate le attività detenute all’estero ai fini del perfezionamento della procedura?

Le attività ed i beni patrimoniali detenuti all’estero debbono essere valorizzati secondo i criteri stabiliti per la predisposizione del quadro / modulo RW degli anni d’imposta oggetto di voluntary disclosure.

16. Quali sono i Paesi black list che hanno recentemente siglato con l’Italia l’accordo per lo scambio di informazioni?

Ai fini dell’adesione alla procedura di voluntary disclosure internazionale, i Paesi che hanno siglato l’accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia sono la Svizzera, il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Città del Vaticano.

17. Quali sono i metodi di determinazione dell’imposta dovuta in sede di regolarizzazione?

La voluntary disclosure può essere attuata mediante ricorso al metodo “analitico” od al metodo “forfetario”.

18. Cosa si intende per “soggetti collegati”?

Sono coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività patrimoniali e finanziarie oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.

19. Come occorre strutturare la “relazione di accompagnamento”?

La relazione di accompagnamento al modello di voluntary disclosure dovrà essere strutturata nelle seguenti sezioni:

  • INTRODUZIONE
  • SOGGETTI COLLEGATI
  • ATTIVITA’ ESTERE
  • REDDITI CORRELATI ALLE ATTIVITA’ ESTERE
  • ATTIVITA’ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE
  • MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE
  • EFFETTI DELLE DICHIARAZIONI RISERVATE DI CUI ALL’ART. 13-bis DEL DL 78/09

20. Quali sono le modalità operative per il rimpatrio dei capitali in Italia?

Il contribuente che aderisce alla procedura di voluntary disclosure potrà rimpatriare fisicamente le attività finanziarie in Italia facendo ricorso ad un intermediario finanziario residente in Italia; potrà continuare a detenere le attività finanziarie all’estero in regime di contraenza diretta subordinatamente all’invio del c.d. waiver; potrà operare il c.d. rimpatrio giuridico intestando le attività ad una società Fiduciaria.

21. E’ possibile mantenere i propri assets all’estero aderendo alla voluntary disclosure?

Certamente, compilando ed inviando all’Agenzia delle Entrate l’apposito “waiver”.

22. E’ possibile scomputare le imposte pagate all’estero in sede di voluntary disclosure?

Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha rilasciato indicazioni in merito alla presunta recuperabilità del credito per imposte pagate all’estero in sede di voluntary disclosure internazionale.

23. Quali sono i risvolti penali?

La procedura di collaborazione volontaria internazionale consente l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate ed omesso versamento di IVA. E’ altresì esclusa la punibilità per i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

24. Quale documentazione occorre presentare in sede di inoltro del modello di richiesta?

Tutta la documentazione che riporti le consistenze delle attività finanziarie estere alla data del 31 dicembre di ciascun anno d’imposta, i redditi esteri sottratti ad imposizione fiscale in Italia ed ogni altro documento che possa contribuire a rappresentare opportunamente la situazione del contribuente dinanzi agli Uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate.

25. E’ necessaria una traduzione giurata per i documenti redatti in lingua straniera?

Se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può esser eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta. Se redatta in una lingua diversa, è necessaria una traduzione giurata.

26. Presso quali uffici dell’Amministrazione Finanziaria sarà trattata la richiesta di accesso alla procedura?

Presso la Direzione Regionale territorialmente competente indicata nella ricevuta di avvenuta trasmissione del modello di richiesta.

27. Quali sono gli elementi che rendono inammissibile il ricorso alla procedura di regolarizzazione?

La preclusione opera in caso di formale conoscenza, da parte del contribuente autore delle violazioni, di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

28. Un “invito”, una “richiesta” od un “questionario” ricevuto da un contribuente preliminarmente all’inoltro del modello preclude l’accesso alla procedura di voluntary disclosure?

Sì, come confermato dalla Circolare esplicativa del 13 marzo 2015 anche tali richieste precludono l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria.

29. Se si è accertati a livello nazionale è comunque possibile regolarizzare le attività estere ed i redditi prodotti all’estero?

Sì, come confermato dalla Circolare esplicativa del 13 marzo 2015.

30. Quali sono le tempistiche?

Le tempistiche di espletamento dell’incarico variano in funzione della complessità dell’incarico e dei conteggi previsti ai fini della determinazione del costo dell’operazione.

31. In cosa consiste l’attività del professionista abilitato?

Il professionista abilitato deve:

  • in via preliminare, adempiere alla normativa antiriciclaggio;
  • redigere il mandato professionale e la proposta di servizi professionali;
  • effettuare i conteggi utilizzando il metodo più idoneo alla casistica prospettata;
  • compilare ed inviare il modello di richiesta;
  • redigere ed inviare la relazione accompagnamento ed i relativi allegati;
  • discutere il caso con l’Agenzia delle Entrate.

32. Quali sono le scadenze?

Il modello di richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria deve essere presentato entro il 30 settembre 2015. La relazione di accompagnamento, unitamente agli allegati ed al prospetto di raccordo, devono essere inviati entro 30 giorni dalla trasmissione del modello.

33. E’ possibile integrare il modello di richiesta originariamente presentato?

Sì, purché l’invio si perfezioni entro 30 giorni dall’invio del modello originario.

34. Che cosa succede in caso di decesso dell’autore della violazione?

Se il decesso dell’autore della violazione si è verificato dopo il 31 maggio 2015, il modello dovrà essere presentato non oltre il 31 dicembre 2015. Se l’autore della violazione muore prima dell’avvio della procedura di voluntary, questa potrà comunque essere avviata dall’erede. Se il decesso avviene successivamente all’avvio della procedura, l’erede ha facoltà di continuarla o abbandonarla presentando una nuova istanza in qualità di erede. Se l’erede è autore di ulteriori violazioni, potrà a sua volta presentare autonomamente una richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria con riguardo alla propria posizione eventualmente comprensiva della propria quota ereditaria.

35. Come è possibile evitare l’applicazione del c.d. raddoppio dei termini di accertamento?

Le attività finanziarie e/o i beni patrimoniali oggetto di voluntary disclosure internazionale debbono essere detenuti in un Paese non black list od in un Paese black list che abbia siglato con l’Italia un Accordo per lo scambio di informazioni (si veda domanda n. 14).

36. Se le attività estere sono state oggetto di dichiarazione riservata (c.d. scudo fiscale) come occorre agire?

Occorre segnalare nell’apposito riquadro l’avvenuta adesione allo scudo fiscale e tenerne conto nel corso della procedura.