La nuova residenza fiscale in Italia

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Lo schema di Decreto legislativo di attuazione alla delega fiscale in Italia rivede la definizione di residenza ai fini fiscali per le persone fisiche.

Il Decreto considera residenti in Italia ai fini fiscali le persone fisiche che hanno in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, il domicilio, la residenza o la presenza fisica.

Per domicilio si intende il “luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona“.

Infine, la persona fisica iscritta nelle Anagrafi della popolazione residente si presume residente fiscale in Italia salvo prova contraria.

Occorre preliminarmente rilevare l’inquadramento del concetto di domicilio, il quale fa riferimento al luogo di sviluppo, in via principale, di relazioni personali e familiari, sostituendo la precedente definizione che rinviava al Codice Civile (luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi).

Così facendo, il legislatore non ha tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che nel corso degli anni si sta progressivamente consolidando, ovverosia che il domicilio debba considerarsi il luogo in cui le relazioni personali, economiche, affettive siano abitualmente riconoscibili da terzi (Cass. 18 novembre 2011 n. 24246; Cass. 15 giugno 2010 n. 14434, Cass. Civ. Sentenza n. 32992 del 20 dicembre 2018).

In definitiva, sembra che il centro di interessi economici non abbia più alcuna rilevanza nello stabilire la residenza fiscale del contribuente.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, l’introduzione di una presunzione “relativa” di residenza in Italia per coloro i quali sono iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e che possono dunque fornire la prova contraria. Con ogni probabilità, il legislatore si riferisce alla possibilità per il contribuente di far valere le disposizioni convenzionali (art. 4 del Trattato OCSE), al fine di rendere più coerente la definizione di residenza con la prassi internazionale, come è peraltro nello spirito e negli obiettivi della legge delega.

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