Exit tax Italia 2027: la proposta del DDL di bilancio per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero
— 4 Novembre 2026Commenti disabilitati su Exit tax Italia 2027: la proposta del DDL di bilancio per chi trasferisce la residenza fiscale all’estero10
L’exit tax per le persone fisiche non è ancora in vigore: è una proposta contenuta nell’articolo 17 del disegno di legge di bilancio per il 2027, presentato alla Camera dei deputati. La norma inserirebbe nel Testo unico delle imposte sui redditi (nuovo TUIR, D.Lgs. 117/2026) l’articolo 307-bis, che tassa le plusvalenze latenti, cioè maturate e non ancora realizzate, di chi trasferisce la residenza fiscale all’estero dopo essere stato residente in Italia per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta e detiene beni e diritti per un valore normale di almeno 800.000 euro. Se il testo fosse confermato, si applicherebbe alle perdite di residenza che diventano efficaci dal 1° gennaio 2027.
L’analisi che segue si basa sul testo proposto e sulla relazione tecnica. Nel corso dell’iter parlamentare le previsioni potrebbero cambiare, e alcuni profili applicativi sono rinviati a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
La nuova exit tax in sintesi
Fonte e stato: articolo 17 del DDL di bilancio 2027, che introduce l’articolo 307-bis TUIR. È una proposta, non una norma vigente.
Soggetti: persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati, enti non commerciali.
Requisito di residenza: almeno 6 dei 10 periodi d’imposta precedenti il trasferimento.
Soglia: valore normale complessivo di beni e diritti pari ad almeno 800.000 euro, misurato all’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente a quello in cui la perdita di residenza diventa efficace (31 dicembre 2026 per un trasferimento efficace nel 2027).
Base imponibile: somma, bene per bene, delle sole differenze positive tra valore normale e costo fiscale; le differenze negative non si compensano.
Aliquota: il testo rinvia alle regole ordinarie di ciascun reddito; la relazione tecnica indica il 26%. Per alcuni titoli di Stato e obbligazioni la base è computata al 48,08%.
Versamento: entro 180 giorni dall’efficacia della perdita di residenza, oppure con differimento opzionale (acconto del 50% e garanzia) di 5 periodi d’imposta verso Stati UE e di 10 verso gli altri Stati ammessi.
Decorrenza: perdite di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027.
Che cos’è la nuova exit tax italiana e perché viene proposta
Un’imposizione in uscita tassa i redditi maturati in uno Stato prima che il trasferimento del contribuente gli faccia perdere il potere di tassarli. L’Italia la prevede già per le imprese; il DDL la estenderebbe a chi non esercita attività d’impresa, limitatamente ai redditi diversi di natura finanziaria. L’obiettivo è assoggettare a imposta le plusvalenze formatesi durante la residenza italiana, evitando che sfuggano al prelievo una volta che il contribuente non è più residente.
La relazione tecnica stima un gettito potenziale di 13,47 milioni di euro. In via prudenziale ipotizza che solo il 50% sia trattenuto a titolo di acconto, o che tutti optino per il differimento: il gettito atteso è così di circa 6,74 milioni di euro l’anno (3,37 milioni nel 2027, per il termine di 180 giorni). Si prevede inoltre che metà degli acconti possa essere rimborsata, a partire dalla conclusione del periodo quinquennale.
Chi deve pagare l’exit tax quando trasferisce la residenza all’estero
I soggetti interessati
L’articolo 307-bis si rivolge alle persone fisiche. Il comma 7 lo estende alle società semplici, ai soggetti equiparati che non esercitano imprese commerciali e agli enti non commerciali indicati dall’articolo 82, comma 1, lettera c). La rubrica del nuovo capo, «Imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali», chiarisce che chi esercita attività d’impresa resta nell’ambito della disciplina già prevista per le imprese.
Il requisito dei sei periodi d’imposta su dieci
La residenza fiscale italiana deve essere durata per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta che precedono il trasferimento. Chi ne ha maturati cinque resta fuori, anche con patrimoni elevati. Il testo non chiarisce come questo requisito si applichi a società semplici ed enti non commerciali, per i quali il criterio è stato formulato pensando alle persone fisiche.
È inoltre necessario che il trasferimento sia effettivo e comporti la perdita della potestà impositiva italiana. Per i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe e trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata continua ad applicarsi la presunzione di residenza dell’articolo 2, comma 3, del TUIR: finché non è superata, la residenza non si considera persa.
Chi potrebbe essere coinvolto in concreto
La disciplina interessa imprenditori che detengono partecipazioni in società a titolo personale, investitori con portafogli di titoli e fondi, professionisti con quote societarie e soggetti con cripto-attività. Possono rientrare anche cittadini stranieri che hanno maturato sei periodi d’imposta di residenza in Italia e valutano un nuovo trasferimento. Dal testo non risulta alcuna esclusione specifica per il socio di una società operativa.
Quali investimenti sono soggetti alla nuova exit tax
L’imposta riguarda i redditi diversi di natura finanziaria indicati dall’articolo 76, comma 1, lettere da d) a i), del nuovo TUIR. In base a questo rinvio rientrano, in linea di principio:
partecipazioni societarie, qualificate e non qualificate, comprese le quote di società a responsabilità limitata;
obbligazioni, titoli e altri strumenti finanziari;
quote di organismi di investimento collettivo;
contratti derivati e altri rapporti da cui derivano redditi diversi di natura finanziaria;
cripto-attività.
Non sono richiamate le plusvalenze immobiliari, né i redditi di capitale come dividendi e interessi, che non sono plusvalenze. Un conto corrente o un deposito in euro non genera plusvalenze e, di per sé, non produce base imponibile.
Restano aperti alcuni casi limite. Per gli strumenti di nuova generazione, come token diversi da quelli tradizionali o attività legate alla finanza decentralizzata, occorrerà verificare se rientrino nella nozione di cripto-attività accolta dal TUIR. Non conviene dedurre dal solo nome di uno strumento che sia incluso o escluso.
Qual è la soglia di 800.000 euro
La soglia riguarda il valore dei beni e dei diritti, non l’ammontare della plusvalenza. Un portafoglio da 900.000 euro con 20.000 euro di plusvalenza latente supera la soglia. Il valore normale complessivo si misura all’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente a quello in cui la perdita di residenza diventa efficace. Il comma 2 riferisce la soglia ai beni e diritti «relativi» ai redditi del comma 1, cioè a quelli da cui derivano i redditi delle lettere da d) a i).
Il testo non prevede franchigie: una volta superata la soglia, l’imposta si calcola su tutte le differenze positive, non solo sulla parte eccedente gli 800.000 euro. La soglia sembra riferita al singolo soggetto e non prevede cumuli con il patrimonio dei familiari.
Un punto da tenere distinto: il testo parla di beni e diritti, mentre la relazione tecnica descrive la platea in termini di ricchezza finanziaria, al netto dei depositi. Questa descrizione non va letta come una limitazione dell’ambito applicativo della norma, che si definisce in base al testo. Resta da chiarire se concorrano alla soglia anche i beni con una perdita latente e quelli per i quali l’Italia conserva comunque il potere di tassare.
Come funziona la tassazione delle plusvalenze latenti
Si confronta, per ciascun bene o diritto, il valore normale all’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia della perdita di residenza con il costo o valore d’acquisto fiscalmente riconosciuto. Si sommano le sole differenze positive: le perdite latenti su altri beni non riducono la base. L’imposta si paga quindi su guadagni non ancora venduti.
Il reddito derivante dalle obbligazioni e dagli altri titoli dell’articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati, dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nell’elenco richiamato dal testo unico sui versamenti e dalle obbligazioni dei loro enti territoriali è computato nella misura del 48,08% del suo ammontare. La relazione tecnica sintetizza questa categoria come «titoli di Stato»; per l’ambito applicativo conta però la formulazione della norma.
Esempio numerico (illustrativo)
Si ipotizza un soggetto che soddisfa i requisiti, senza altre minusvalenze riportabili e con tutti i redditi tassati al 26%. L’esempio non rappresenta un caso concreto.
Bene
Valore normale (€)
Costo fiscale (€)
Differenza (€)
Base imponibile (€)
Azioni quotate
700.000
550.000
150.000
150.000
Fondo comune
300.000
320.000
−20.000
0
Titolo di Stato (computo 48,08%)
200.000
180.000
20.000
9.616
Totale
1.200.000
1.050.000
159.616
Il valore complessivo supera 800.000 euro anche senza il fondo. L’imposta è di circa 41.500 euro (26% di 159.616). La perdita di 20.000 euro sul fondo non riduce la base. Con il differimento, l’acconto del 50% sarebbe di circa 20.750 euro.
Qual è l’aliquota della nuova exit tax
Il testo dell’articolo 307-bis non fissa un’aliquota: richiama le disposizioni ordinariamente applicabili a ciascun tipo di reddito. Il 26% compare nella relazione tecnica ed è l’aliquota ordinaria dell’imposta sostitutiva sui redditi delle lettere da d) a i), fissata dall’articolo 304, comma 1, del nuovo TUIR.
Il quadro non è però uniforme. Per le cripto-attività l’articolo 304, comma 7, prevede, per i proventi realizzati dal 1° gennaio 2026, l’aliquota del 33%, ridotta al 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro; il rinvio dell’articolo 307-bis alle regole ordinarie dovrebbe portare con sé questa differenza, ma il testo non lo dice. Per i titoli di Stato il computo al 48,08% porta l’incidenza effettiva intorno al 12,5%. L’aliquota applicabile può dunque variare in base alla natura dei beni.
Quando e come si paga: termine ordinario e differimento
L’imposta si versa entro 180 giorni dalla data in cui la perdita di residenza diventa efficace. In alternativa, il contribuente può optare per il differimento se si trasferisce in uno Stato UE oppure in uno Stato extra-UE con accordi di scambio di informazioni e di assistenza al recupero dei crediti tributari analoghi a quelli della direttiva 2010/24/UE. L’opzione richiede, sempre entro i 180 giorni, il versamento di un acconto pari al 50% dell’imposta e la prestazione di un’idonea garanzia.
Stato di destinazione
Versamento
Differimento
Durata
Stato membro UE
180 giorni, o opzione
Acconto 50% e garanzia
5 periodi d’imposta successivi
Stato extra-UE con accordi richiesti
180 giorni, o opzione
Acconto 50% e garanzia
10 periodi d’imposta successivi
Altri Stati
180 giorni
Non previsto
–
La disciplina non definisce il contenuto della garanzia né quali Stati extra-UE soddisfino i requisiti: sono punti che il decreto attuativo dovrà chiarire. Non è detto nemmeno se l’opzione possa riguardare solo alcuni beni.
Cosa succede se vendo gli investimenti dopo il trasferimento
Con il differimento, l’imposta si determina al momento della cessione. In caso di vendita a titolo oneroso si tassa il minore tra la plusvalenza maturata alla data di riferimento e la differenza positiva tra prezzo e costo fiscale; l’acconto già versato si scomputa. Se un bene aveva una plusvalenza latente di 150.000 euro e viene venduto con un guadagno effettivo di 90.000 euro, si tassano 90.000 euro; se il guadagno è 200.000, se ne tassano 150.000.
La cessione a titolo gratuito e il trasferimento a società o enti controllati, a familiari e alle società da questi controllati non beneficiano di questo limite: l’imposta resta dovuta sull’intero reddito maturato.
Quando l’exit tax non è dovuta
Il DDL esclude l’imposta, con rimborso di quanto eventualmente versato in eccesso, in tre casi:
i beni non sono ceduti entro il periodo di differimento (5 o 10 anni);
i beni sono trasferiti per causa di morte nel periodo di differimento;
la residenza fiscale torna in Italia entro il periodo di differimento, per i beni non ceduti.
Da quando si applicherebbe la nuova disciplina
La norma si applicherebbe ai soggetti per i quali la perdita della residenza fiscale italiana acquista efficacia dal 1° gennaio 2027. Conta la data di efficacia della perdita di residenza, non quella materiale del trasferimento: dipende dai criteri dell’articolo 2 del TUIR e dal frazionamento del periodo d’imposta, e il testo non spiega come i due aspetti si coordinino. La data di valutazione dei beni, nel caso di efficacia nel 2027, sarebbe il 31 dicembre 2026.
Criticità e aspetti da chiarire
Tra le questioni che emergono dal testo, alcune sono già visibili nella formulazione, altre richiederanno decreti attuativi o prassi ministeriale.
Valore normale: non è indicato come valutare titoli non quotati e quote di società non quotate.
Costo fiscale: va documentato dal contribuente; l’assenza di prova può aumentare la base imponibile.
Minusvalenze: il testo somma solo le differenze positive; non è chiaro se le minusvalenze già realizzate e riportabili riducano la base e come si trattino quelle successive al trasferimento.
Perdita della potestà impositiva: il presupposto andrebbe definito meglio. Per i non residenti l’articolo 304, comma 4, esclude da imposizione i redditi delle lettere da e) a h), ma non quelli delle lettere d) e i), e il comma 5 lascia in tassazione le partecipazioni non negoziate il cui valore deriva per oltre la metà da immobili italiani. Il testo non dice se la verifica vada fatta bene per bene o sul complesso, e la norma include comunque i titoli pubblici.
Doppia imposizione: serve verificare il coordinamento con le convenzioni e se lo Stato di arrivo riconosca il valore fiscale dei beni all’ingresso.
Garanzie e differimento: contenuto della garanzia, elenco degli Stati ammessi e applicazione pratica dell’opzione.
Compatibilità UE: il meccanismo del minore tra plusvalenza maturata e realizzata appare in linea con le sentenze della Corte di giustizia C-327/16 e C-421/16, ma restano da valutare altri elementi, come l’acconto e la garanzia anche per i trasferimenti nell’Unione.
Implicazioni pratiche
In attesa del testo definitivo, chi valuta un trasferimento all’estero può già verificare quattro aspetti: quanti periodi d’imposta di residenza ha maturato nell’ultimo decennio; quali beni rientrano nelle lettere da d) a i) e quale valore avrebbero al 31 dicembre; se il costo fiscale è documentato; e quale Stato sarebbe la destinazione, perché da questo dipende il differimento. È opportuno monitorare l’iter parlamentare e riverificare ogni valutazione quando il testo e il decreto attuativo saranno definitivi. In ogni caso, il trasferimento deve essere effettivo e documentabile, perché l’Amministrazione finanziaria può contestare residenze solo formali.
Lo Studio BCZ assiste persone fisiche, imprenditori e investitori nella valutazione preventiva delle conseguenze fiscali dei trasferimenti di residenza, in particolare in presenza di partecipazioni, portafogli finanziari e cripto-attività. Per un esame del singolo caso è possibile contattare lo Studio.
Domande frequenti
L’exit tax per le persone fisiche è già in vigore? No. È prevista dall’articolo 17 del DDL di bilancio 2027, che introdurrebbe l’articolo 307-bis TUIR, e si applicherebbe solo se approvata, alle perdite di residenza efficaci dal 1° gennaio 2027.
Quanto deve valere il patrimonio perché scatti l’exit tax? Il valore normale complessivo dei beni e dei diritti deve essere almeno 800.000 euro all’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia della perdita di residenza. Superata la soglia, l’imposta si calcola su tutte le plusvalenze, non solo sull’eccedenza.
Si pagano le tasse anche se non ho venduto gli investimenti? Sì, secondo la proposta: si tassano le plusvalenze latenti, ossia la differenza positiva tra valore normale e costo fiscale. Con il differimento il pagamento può slittare fino alla vendita.
Si può rinviare il pagamento? Sì, verso uno Stato UE o uno Stato extra-UE con adeguati accordi di scambio di informazioni e assistenza: serve un acconto del 50% e una garanzia. Il rinvio dura 5 periodi d’imposta per l’UE e 10 per gli altri Stati ammessi.
Cosa succede se vendo dopo il trasferimento? Si tassa il minore tra la plusvalenza maturata alla data di riferimento e quella effettivamente realizzata, scomputando l’acconto. Donazioni e trasferimenti a controllate o familiari fanno scattare l’imposta sull’intero maturato.
Se torno a vivere in Italia devo pagare comunque? Secondo il DDL, no, per i beni non ceduti se la residenza fiscale torna in Italia entro il periodo di differimento. Le somme versate in eccesso sono rimborsate.
Da quando si applicherebbe? Alle perdite di residenza fiscale che acquistano efficacia dal 1° gennaio 2027, se il testo sarà approvato.
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