Digital Nomad Visa in Italia: profili giuridici, fiscali e previdenziali

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Quadro normativo

Il D.L. n. 4/2022 (conv. in Legge n. 25/2022) ha introdotto nel Testo Unico Immigrazione la categoria dei lavoratori altamente qualificati operanti da remoto. Il successivo D.I. del 29 febbraio 2024 ha distinto due figure: il nomade digitale (lavoratore autonomo) e il lavoratore da remoto (subordinato o collaboratore ex D.Lgs. n. 81/2015), ciascuna con visto e permesso di soggiorno distinti.

Requisiti di accesso

Il visto è riservato a lavoratori «altamente qualificati» ex art. 27-quater TUI: titolo universitario triennale, abilitazione professionale, o cinque anni di esperienza equivalente (tre anni per specialisti ICT, classificazione ISCO-08 nn. 133/25). La domanda si presenta al Consolato italiano competente per territorio. I tempi raggiungono i quattro mesi per i nomadi digitali.

I requisiti economici prevedono un reddito minimo annuo pari al triplo della soglia di esenzione sanitaria (circa € 24.789 nel 2025, ma diversi Consolati applicano soglie più alte). Sono inoltre richiesti: alloggio idoneo documentato con contratto registrato o atto di proprietà, polizza sanitaria privata con massimale minimo di € 30.000 ed esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’attività che si intende svolgere. Il permesso dura fino a un anno, rinnovabile.

Implicazioni fiscali

Non esiste un regime fiscale dedicato ai nomadi digitali: si applicano le norme ordinarie IRPEF, le regole sulla residenza fiscale ex art. 2 TUIR e le Convenzioni contro la doppia imposizione. I lavoratori autonomi possono optare per il regime forfetario (Legge n. 190/2014), con aliquota sostitutiva del 5% o del 15% e adempimenti semplificati.

Rischio stabile organizzazione

Il dipendente di una società estera che lavora in smart working in Italia in modo continuativo e su disposizione del datore può configurare una stabile organizzazione (fixed place of business) ai sensi dell’art. 162 TUIR e dell’art. 5 del Modello OCSE — con significative conseguenze fiscali per la società estera. Lo confermano la Circolare AdE n. 33/E/2020 e il Commentario OCSE (art. 5, par. 18).

Implicazioni previdenziali

I nomadi digitali autonomi si iscrivono alla Gestione Separata INPS (aliquota 26,07%, massimale € 120.607 — Circ. INPS n. 27/2025). Per i lavoratori subordinati, la legislazione applicabile è determinata dal Reg. (CE) n. 883/2004 (ambito UE) o dagli Accordi bilaterali (Paesi terzi). L’Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero, in vigore dal 1° gennaio 2024, consente di derogare al principio di territorialità (lex loci laboris) se il telelavoro dallo Stato di residenza è inferiore al 50% del tempo totale.

In assenza di deroghe applicabili, la contribuzione è dovuta in Italia: la società estera dovrà aprire una rappresentanza previdenziale in Italia e provvedere al versamento dei contributi per entrambe le quote.

Criticità operative

L’applicazione è disomogenea: fino a dicembre 2024 diversi Consolati non avevano pubblicato requisiti ufficiali, e molti applicano soglie reddituali e documentali più stringenti di quelle previste dal D.I. L’obbligo di un contratto di locazione registrato per l’intera durata del soggiorno è strutturalmente incompatibile con la mobilità del nomade. Infine, la violazione degli obblighi fiscali o contributivi comporta la revoca del permesso di soggiorno ex art. 6 D.I.

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