Flat tax di 300.000 euro cumulabile con il regime impatriati
— 14 Gennaio 2026 Commenti disabilitati su Flat tax di 300.000 euro cumulabile con il regime impatriati 1Regime dei “neo-residenti”, plusvalenze estere e cumulabilità con il nuovo regime impatriati: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La disciplina dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, prevista dall’articolo 24-bis del TUIR (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/opzione-per-i-neo-residenti/infogen-opzionale-neo-residenti), dal 1 gennaio 2026 pari a 300.000 Euro, continua a rappresentare uno strumento di forte attrattività per persone fisiche ad elevata capacità reddituale che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. In una recente presa di posizione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’accesso al regime in presenza dei requisiti soggettivi e temporali richiesti, ribadendo l’importanza della verifica del radicamento fiscale all’estero nei dieci periodi d’imposta precedenti e della corretta formalizzazione dell’opzione tramite dichiarazione dei redditi.
Particolare rilievo assume il tema delle plusvalenze da partecipazioni qualificate estere realizzate nei primi cinque anni di applicazione del regime. La normativa esclude tali redditi dall’imposta sostitutiva, assoggettandoli a tassazione ordinaria, in quanto misura antielusiva volta a evitare trasferimenti di residenza meramente strumentali. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che tale preclusione può essere disapplicata qualora il contribuente dimostri, mediante interpello, l’assenza di finalità elusive. In tale prospettiva, assume rilievo decisivo l’impegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per un congruo periodo successivo alla cessione, così da neutralizzare il rischio di utilizzo opportunistico del regime agevolato.
Nel caso esaminato, l’Agenzia ha valorizzato la stabilità del progetto di trasferimento in Italia, la continuità dell’attività imprenditoriale svolta all’estero e la presenza di strutture societarie articolate, comprese partecipazioni detenute tramite trust qualificato come interposto. In tale contesto, è stato chiarito che i redditi e le plusvalenze formalmente riferibili al trust sono imputati direttamente ai disponenti, seguendo il medesimo trattamento fiscale applicabile ai soggetti interponenti, anche ai fini dell’operatività del regime dei neo-residenti.
Un ulteriore profilo di interesse riguarda la possibilità di cumulare il regime dell’imposta sostitutiva sui redditi esteri con il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati introdotto dal decreto legislativo n. 209 del 2023. In assenza di un espresso divieto normativo e alla luce dell’abrogazione della precedente disciplina richiamata dalla norma di non cumulabilità, l’Agenzia ha ritenuto compatibile l’applicazione congiunta dei due regimi, purché riferiti a basi imponibili diverse: redditi di lavoro prodotti in Italia per il regime impatriati e redditi di fonte estera per l’imposta sostitutiva.
Le indicazioni fornite confermano l’approccio sostanzialistico dell’Amministrazione finanziaria e offrono spunti operativi rilevanti per imprenditori e professionisti che valutano il trasferimento della residenza fiscale in Italia. Una pianificazione attenta, supportata da un’analisi preventiva dei profili antielusivi e delle interazioni tra regimi agevolativi, si rivela essenziale per garantire certezza fiscale e sostenibilità delle scelte adottate.
Lo Studio è disponibile a fornire assistenza nelle seguenti fasi:
- valutazione preliminare di convenienza e fattibilità
- Interpello all’amministrazione finanziaria
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