Flat tax da 300.000 euro per i nuovi residenti: perché l’estensione al coniuge può essere decisiva

Commenti disabilitati su Flat tax da 300.000 euro per i nuovi residenti: perché l’estensione al coniuge può essere decisiva 3

Flat tax neo-residenti: la disciplina dell’art. 24-bis TUIR

Flat tax da 300.000 euro per i nuovi residenti: perché l’estensione al coniuge può essere decisiva – Il regime dei cosiddetti “neo-residenti”, disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’ordinamento italiano mira ad attrarre nel nostro Paese persone fisiche con significativi patrimoni e redditi di fonte estera (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/opzione-per-i-neo-residenti/infogen-opzionale-neo-residenti).

La disciplina consente alla persona fisica che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia di optare, al ricorrere di specifici requisiti, per un’imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero, in luogo della tassazione ordinaria IRPEF di tali redditi.

Il requisito fondamentale è che il soggetto non sia stato fiscalmente residente in Italia per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

La disciplina è particolarmente significativa per i contribuenti che dispongono di un patrimonio internazionale articolato, poiché consente di sostituire la tassazione ordinaria dei redditi esteri con un prelievo annuale predeterminato, indipendente dall’ammontare complessivo dei redditi esteri assoggettati al regime.

Quanto si paga dal 2026: 300.000 euro per il contribuente principale e 50.000 euro per il coniuge

L’importo dell’imposta sostitutiva è stato oggetto di successive modifiche.

In origine era pari a 100.000 euro annui; per i soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia successivamente al 10 agosto 2024 è stata elevata a 200.000 euro.

La Legge di bilancio 2026 ha ulteriormente incrementato l’importo a 300.000 euro annui, prevedendo inoltre l’aumento da 25.000 a 50.000 euro annui per ciascun familiare al quale venga estesa l’opzione. I nuovi importi si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, per un contribuente che trasferisce la residenza in Italia nel 2026 e opta per il regime, il quadro di riferimento è il seguente:

SoggettoImposta sostitutiva annua
Contribuente principale€ 300.000
Coniuge incluso nel regime€ 50.000
Ciascun altro familiare incluso nel regime€ 50.000

Il regime può essere applicato per un periodo massimo di 15 anni, salvo cessazione o revoca anticipata.

È quindi fondamentale distinguere la posizione fiscale del contribuente principale da quella dei singoli familiari: l’estensione del regime al familiare non è un effetto automatico della scelta effettuata dal contribuente principale.

Il coniuge: una scelta fiscale che non dovrebbe essere sottovalutata

Uno degli aspetti più delicati nella pianificazione del trasferimento in Italia riguarda la posizione del coniuge.

L’art. 24-bis consente infatti di estendere il regime speciale ai familiari individuati dalla norma, tra i quali rientra il coniuge, purché siano soddisfatti i relativi presupposti.

L’estensione comporta, per il familiare, l’assoggettamento dei propri redditi esteri ricompresi nell’ambito applicativo della norma all’imposta sostitutiva prevista per il familiare, oggi pari a 50.000 euro annui per i nuovi trasferimenti dal 2026.

Questa scelta assume particolare rilevanza quando il coniuge possiede, ad esempio:

  • partecipazioni societarie estere;
  • dividendi e altri redditi di capitale;
  • portafogli finanziari presso intermediari esteri;
  • interessi bancari o obbligazionari esteri;
  • immobili situati all’estero;
  • redditi derivanti da attività professionali svolte all’estero;
  • plusvalenze e altri redditi diversi di fonte estera;
  • altri investimenti o attività patrimoniali localizzati fuori dall’Italia.

Cosa accade se il coniuge non viene incluso nella flat tax?

La questione è particolarmente importante.

Il fatto che il contribuente principale abbia optato per l’art. 24-bis non determina automaticamente l’applicazione della flat tax ai redditi esteri del coniuge.

Se il coniuge trasferisce a sua volta la residenza fiscale in Italia e non viene incluso nel regime sostitutivo, la sua posizione deve essere esaminata autonomamente secondo le regole ordinarie.

In presenza della residenza fiscale italiana, infatti, il principio generale è quello della tassazione mondiale (worldwide taxation): il contribuente residente è tenuto, in linea generale, a dichiarare in Italia i redditi ovunque prodotti, fatti salvi i meccanismi previsti dalla normativa interna, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e dagli eventuali regimi speciali applicabili.

Ne deriva una conseguenza pratica che, in sede di pianificazione del trasferimento, viene talvolta sottovalutata:

se il coniuge diviene fiscalmente residente in Italia ma non accede al regime dell’art. 24-bis, i redditi esteri di sua pertinenza non sono “assorbiti” dalla flat tax del contribuente principale.

Dovranno pertanto essere valutati secondo le regole ordinarie italiane, con conseguente possibile assoggettamento a IRPEF e, a seconda della natura delle attività e dei redditi, ai relativi obblighi dichiarativi, patrimoniali e di monitoraggio.

Flat tax del coniuge e tassazione ordinaria: la differenza può essere sostanziale

La differenza può essere rappresentata, in termini semplificati, attraverso due scenari.

Scenario A – Coniuge incluso nel regime

Il contribuente principale e il coniuge sono entrambi ammessi al regime e l’opzione viene estesa anche al coniuge.

Il contribuente principale corrisponde l’imposta sostitutiva prevista dall’art. 24-bis e il coniuge corrisponde l’imposta sostitutiva prevista per il familiare.

Per i redditi esteri ricompresi nel perimetro dell’opzione, il sistema sostitutivo prende il posto della tassazione ordinaria italiana.

La conseguenza è particolarmente rilevante quando il coniuge possiede un patrimonio finanziario o immobiliare estero significativo e produce redditi consistenti nel corso degli anni.

Scenario B – Coniuge residente in Italia ma non incluso nel regime

Il contribuente principale aderisce alla flat tax, mentre il coniuge, pur trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, rimane al di fuori del regime sostitutivo.

In questo caso la flat tax del contribuente principale non copre i redditi esteri del coniuge.

Il coniuge deve quindi essere analizzato come autonomo soggetto fiscalmente residente in Italia e, in linea generale, dichiarare i propri redditi esteri secondo le regole ordinarie.

La differenza non riguarda soltanto l’imposta sul reddito. A seconda della natura degli investimenti, possono entrare in gioco anche:

  • monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e patrimoniali estere;
  • IVIE, per gli immobili detenuti all’estero;
  • IVAFE, per determinati prodotti finanziari e attività finanziarie detenuti all’estero;
  • eventuali imposte sostitutive specifiche applicabili a determinate categorie di reddito;
  • applicazione delle disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni;
  • obblighi dichiarativi connessi ai redditi e alle attività detenute fuori dall’Italia.

È quindi opportuno che la scelta relativa al coniuge venga effettuata prima del trasferimento della residenza, dopo aver ricostruito in modo completo patrimonio, redditi, localizzazione degli investimenti e posizione fiscale pregressa di entrambi i coniugi.

I redditi esteri sono davvero “assorbiti” dalla flat tax?

È importante utilizzare una formulazione tecnicamente corretta.

L’art. 24-bis non introduce una generale esenzione dei redditi esteri. Prevede piuttosto una imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all’estero che rientrano nel perimetro dell’opzione.

La determinazione della territorialità dei redditi avviene sulla base dei criteri dell’art. 165, comma 2, TUIR, secondo un criterio “a specchio” rispetto a quelli utilizzati dall’art. 23 TUIR per individuare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Pertanto, il regime può riguardare, a seconda dei casi, redditi quali:

  • redditi fondiari relativi a immobili situati all’estero;
  • redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti;
  • redditi di lavoro dipendente relativi ad attività svolte all’estero;
  • redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate all’estero;
  • redditi d’impresa collegati ad attività svolte attraverso stabili organizzazioni estere;
  • determinate plusvalenze relative a partecipazioni in società non residenti;
  • altri redditi diversi collegati ad attività o beni situati all’estero.

Il perimetro deve tuttavia essere verificato reddito per reddito e Stato per Stato, tenendo conto anche delle eventuali giurisdizioni escluse dall’opzione.

Un’importante eccezione: le partecipazioni qualificate nei primi cinque anni

La flat tax non si applica indistintamente a qualsiasi reddito estero.

In particolare, restano fuori dall’imposta sostitutiva le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), TUIR, realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione.

Tali plusvalenze rimangono assoggettate al regime ordinario previsto dalla disciplina interna.

Questo elemento assume particolare rilevanza nelle operazioni di riorganizzazione patrimoniale o di cessione di partecipazioni estere realizzate nei primi anni successivi al trasferimento in Italia e deve essere valutato preventivamente nell’ambito della pianificazione fiscale.

Gli effetti sulla compliance: monitoraggio fiscale, IVIE e IVAFE

Uno degli aspetti più rilevanti del regime è costituito dalle semplificazioni in materia di compliance.

Per i redditi e le attività ricompresi nell’ambito dell’opzione, il regime comporta, secondo la disciplina dell’art. 24-bis e i relativi chiarimenti amministrativi, l’esonero dagli ordinari obblighi collegati al monitoraggio fiscale e dalle imposte patrimoniali estere IVIE e IVAFE, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Questa caratteristica rappresenta un elemento importante nella valutazione economica complessiva del regime, soprattutto per soggetti che detengono consistenti patrimoni finanziari o immobiliari all’estero.

Non deve invece essere confusa con una generale esenzione da qualsiasi obbligo dichiarativo: occorre verificare quali redditi e quali attività rientrino effettivamente nel perimetro dell’opzione e quali ne siano esclusi.

E se il coniuge ha omesso di dichiarare i redditi esteri negli anni precedenti?

Questo è uno degli aspetti che richiede maggiore attenzione nella fase di ingresso in Italia.

Se il coniuge diventa fiscalmente residente in Italia e, non essendo incluso nel regime di cui all’art. 24-bis, avrebbe dovuto dichiarare in Italia determinati redditi esteri o attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, la mancata dichiarazione delle annualità precedenti non viene sanata automaticamente dall’adesione del contribuente principale alla flat tax.

La posizione del coniuge deve essere ricostruita autonomamente, verificando, per ciascun periodo d’imposta:

  1. la residenza fiscale effettiva;
  2. la natura e l’ammontare dei redditi esteri;
  3. la localizzazione delle attività patrimoniali e finanziarie;
  4. gli obblighi di monitoraggio fiscale;
  5. l’eventuale applicazione di IVIE e IVAFE;
  6. le imposte eventualmente già assolte all’estero;
  7. le convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili;
  8. le modalità di regolarizzazione delle violazioni eventualmente commesse.

La regolarizzazione dovrà essere valutata anno per anno, considerando le dichiarazioni omesse o infedeli, le imposte dovute, gli interessi, le sanzioni applicabili e l’eventuale possibilità di utilizzare gli strumenti di regolarizzazione previsti dall’ordinamento.

È quindi opportuno effettuare una vera e propria tax due diligence personale e familiare prima del trasferimento in Italia, anziché limitarsi a calcolare il costo annuo della flat tax.

Un esempio pratico: il patrimonio estero del coniuge

Si consideri il caso di una coppia che trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2026.

Il marito possiede partecipazioni, investimenti finanziari e immobili all’estero e accede al regime dei neo-residenti.

La moglie possiede, a sua volta, un portafoglio finanziario estero e alcuni immobili situati fuori dall’Italia.

Se la moglie viene inclusa nell’opzione, ricorrendone i presupposti, sarà dovuta l’imposta sostitutiva di 50.000 euro annui per la sua posizione.

Se invece la moglie, pur divenendo fiscalmente residente in Italia, non viene inclusa nel regime, i suoi redditi esteri non vengono coperti dai 300.000 euro versati dal marito.

La sua posizione fiscale deve essere gestita secondo le regole ordinarie, con la conseguente necessità di considerare tassazione dei redditi, monitoraggio delle attività estere e imposte patrimoniali eventualmente applicabili.

La differenza economica può essere molto significativa e, soprattutto, può aumentare nel tempo in presenza di elevati redditi di capitale, consistenti plusvalenze o patrimoni finanziari e immobiliari esteri.

La scelta deve essere familiare, non soltanto individuale

Il regime dei neo-residenti viene spesso analizzato concentrandosi esclusivamente sul contribuente che genera il maggior ammontare di reddito.

Un approccio corretto richiede invece una valutazione dell’intero nucleo familiare.

Prima del trasferimento è opportuno predisporre almeno:

  • una mappatura dei componenti della famiglia che trasferiscono la residenza;
  • una verifica dei requisiti soggettivi di ciascun potenziale beneficiario;
  • una ricostruzione dei redditi esteri per categoria e giurisdizione;
  • un inventario degli immobili e degli investimenti esteri;
  • una verifica degli obblighi di monitoraggio fiscale;
  • una simulazione del carico fiscale ordinario di ciascun familiare;
  • una simulazione del costo della flat tax per ciascun familiare;
  • una verifica delle eventuali plusvalenze pianificate nei primi cinque periodi d’imposta;
  • una valutazione delle giurisdizioni da eventualmente escludere dal regime;
  • una verifica delle annualità pregresse e delle eventuali esigenze di regolarizzazione.

Il confronto tra €50.000 di imposta sostitutiva per il coniuge e la tassazione ordinaria non può quindi essere effettuato soltanto sulla base del reddito annuale: occorre considerare anche il patrimonio estero, la natura degli investimenti, le imposte patrimoniali, il monitoraggio fiscale e l’orizzonte temporale dei 15 anni.

Conclusioni

La flat tax per i neo-residenti rappresenta un regime di pianificazione fiscale internazionale di particolare rilevanza, ma la sua convenienza non dovrebbe essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione del contribuente principale.

La posizione del coniuge è spesso determinante.

Se il coniuge diviene fiscalmente residente in Italia ma non viene incluso nell’opzione, i suoi redditi esteri restano, in linea generale, soggetti alle regole ordinarie italiane. Ne consegue che dovranno essere correttamente dichiarati i redditi ovunque prodotti e dovranno essere assolti, ove dovuti, gli obblighi relativi alle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.

Al contrario, quando il coniuge viene validamente incluso nel regime, i redditi esteri ricompresi nell’ambito dell’opzione vengono assoggettati all’imposta sostitutiva prevista per il familiare, oggi pari a 50.000 euro annui per i nuovi trasferimenti dal 2026, con le conseguenti semplificazioni previste dalla disciplina.

La decisione di estendere o meno il regime al coniuge deve pertanto essere assunta prima del trasferimento della residenza fiscale, sulla base di una ricostruzione completa della situazione reddituale e patrimoniale familiare.

Per i contribuenti che sono già residenti in Italia e che scoprono omissioni relative a redditi o attività estere del coniuge, è invece opportuno procedere tempestivamente a una ricostruzione delle annualità interessate e alla valutazione degli strumenti di regolarizzazione disponibili, prima dell’eventuale instaurazione di attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento contattateci.

Similar articles

Dove Siamo

Contatti

Studio Tributario Associato – Battaglia Cesari Zangrillo
Indirizzo: Via Po, 102
CAP: 00198 – Roma
Email: info@studiobcz.it
Telefono: +39 06 87811744
Fax: +39 06 92594608