La qualificazione fiscale delle opere d’arte

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La Corte Cassazione fa luce sulla qualificazione fiscale dei redditi derivanti dalla compravendita di opere d’arte.

L’Ordinanza n. 6874 dell’ 8 marzo 2023 della Corte di Cassazione (https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_944508_niente_tasse_per_il_collezionista_d_opere_d_arte.aspx) riguarda la corretta qualificazione ai fini IRPEF, IVA ed IRAP dei redditi derivanti dalla compravendita di opere d’arte. Essa pone l’accento sulla figura del soggetto titolare dei flussi reddituali e sulla occasionalità (o abitualità) della propria attività di acquisto e cessione.

Risulta in tale frangente fondamentale qualificare il contribuente nel ruolo di mercante d’arte, e quindi come imprenditore o come collezionista quale soggetto privato che occasionalmente effettua transazioni aventi ad oggetto opere d’arte. Sono infatti diverse le conseguenze di natura tributaria derivanti dalla attribuzione della prima o della seconda qualifica.

Nella prima fattispecie (mercante d’arte/imprenditore), si renderà applicabile la disciplina di cui all’art. 55 TUIR, che identifica il reddito d’impresa quale reddito derivante da un “esercizio per professione
abituale, ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell’art. 2195 c.c. (quale attività intermediaria nella circolazione dei beni) anche se non organizzate in forma di impresa”.

Nel secondo caso, se il contribuente è uno “speculatore occasionale”, troverebbe applicazione l’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

Se invece si tratta di transazione occasionale di privato collezionista (senza un’adeguata organizzazione di mezzi e risorse) non vi è alcun obbligo dichiarativo.

Il mercante di opere d’arte è colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente – col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere (art. 55 del Tuir, reddito di impresa).

Lo speculatore occasionale acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile (art. 67, comma 1, lett. i – redditi diversi).

Il collezionista è, infine, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza.

Come sostiene la Suprema Corte, l’interesse del collezionista è quindi rivolto non tanto al valore economico della res quanto a quello estetico-culturale, per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre (tale soggetto è esente da IRPEF).
Gli indicatori di un’attività commerciale sono: il numero delle transazioni effettuate, gli importi elevati, il quantitativo di soggetti con cui venivano intrattenuti rapporti, la varietà della tipologia di beni alienati, non rilevando, ai fini impositivi, che il profitto conseguito venga capitalizzato in beni e non in denaro, in quanto porta sempre intrinsecamente un arricchimento del patrimonio personale del soggetto (Cass. 31 marzo 2008, n. 8196).

La Corte Cassazione, con questa Ordinanza, fa dunque luce sulla qualificazione fiscale redditi derivanti dalla compravendita di opere d’arte.

Lo Studio è disponibile ad effettuare un’analisi ed eventualmente un parere riguardo la corretta qualifica fiscale dei redditi ritratti dalle attività di cui sopra, previo contatto con i soggetti interessati.


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