I redditi degli influencer e dei content creator dopo il nuovo codice ATECO appartengono alla categoria del lavoro autonomo.
Gli influencer dal 1 gennaio 2025 hanno una propria disciplina fiscale e previdenziale grazie all’introduzione del nuovo codice ATECO 73.11.03, in qualità di professionisti del marketing e della promozione commerciale (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo/codici-attivita-ateco).
Gli influencer e i content creator hanno contribuito a ridefinire i concetti di marketing e comunicazione.
La sempre più crescente diffusione dei social network e delle piattaforme online (fra i tanti Instagram, Tik Tok e YouTube) ha contribuito alla nascita di tale figura, potenzialmente capace di plasmare opinioni, influenzare acquisti e creare tendenze.
In Italia, tale ambito lavorativo ha visto la nascita di più di 100.000 persone attive su tali canali online, pur mancando fino a poco tempo fa un inquadramento normativo sia fiscale sia previdenziale.
L’introduzione del nuovo codice ATECO 73.11.03 presuppone la qualificazione degli introiti percepiti dagli influencer quali redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del Tuir, con possibile applicazione del regime forfetario nel rispetto delle condizioni di legge.
Le attività di influencer e dei content creator più strutturate possono portare all’adozione del regime analitico e dunque di una contabilità ordinaria sino alla possibile costituzione di una società avente quale oggetto sociale proprio tale attività.
Sotto un profilo previdenziale, si propende per l’applicazione del regime contributivo della Gestione separata INPS, per quanto sia necessaria un’analisi caso per caso (si veda la casistica dell’influencer “agente” recentemente oggetto di una pronuncia della giurisprudenza di merito).
I redditi degli influencer e dei content creator dopo il nuovo codice ATECO sono dunque da attenzionare ai fini degli adempimenti dichiarativi e previdenziali.
Il Modello dichiarativo da presentare sarà il Modello REDDITI eventualmente corredato dalla dichiarazione IRAP/IVA/ISA in caso di persona fisica.
Se l’attività di influencer e dei content creator è resa in forma societaria, occorrerà predisporre ed inviare il modello REDDITI SC/IRAP/IVA/ISA, oltre a redigere il bilancio e la nota integrativa.
Lo Studio è disponibile ad aprire la Partita IVA e a seguire l’influencer e i content creator in tutte le fasi amministrative, fiscali e previdenziali del proprio lavoro, offrendo tutta la pianificazione necessaria e previo contatto con la persona interessata.