Il regime dei lavoratori impatriati è applicabile anche nell’ipotesi di assunzioni infragruppo

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28/09/2018

L’agevolazione prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 è accessibile anche nel caso in cui la società che ha assunto il lavoratore al momento del suo rientro in Italia faccia parte dello stesso gruppo di società con cui il soggetto ha intrattenuto rapporti all’estero, purché vi sia autonomia dei rapporti contrattuali. È questo quanto emerso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72 del 26/09/2018.

Come noto, l’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 ha introdotto un regime fiscale agevolativo per i “lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia dei lavoratori altamente qualificati e specializzati. In particolare, tale regime speciale prevede il riconoscimento – a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi – di una riduzione del 50% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. La disciplina dispone che, al fine di beneficiare dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore abbia svolto in via continuativa un’attività lavorativa all’estero per almeno 24 mesi.

Nel caso di specie, l’istante ha dichiarato all’Agenzia delle Entrate di essere un cittadino italiano residente negli Emirati Arabi Uniti ed iscritto all’AIRE dal 10 maggio 2016; inoltre, ha specificato di essere in possesso di un diploma di laurea e di essere stato assunto negli Emirati Arabi Uniti – con contratti di lavoro locali – da diverse società facenti parte di un unico gruppo multinazionale. Dal 1° agosto 2018, in seguito all’avvio di un nuovo rapporto di lavoro con una società italiana facente parte del medesimo gruppo multinazionale, l’istante ha trasferito la residenza in Italia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto del requisiti imposti dalla disciplina per l’applicazione del regime (e, in particolare, il requisito secondo il quale l’impatriato debba aver prestato attività lavorativa all’estero in via continuativa ed essere stato residente all’estero per almeno due periodi d’imposta) non risulta invalidato dalla circostanza che le società con cui ha intrattenuto il rapporto lavorativo all’estero e la società italiana presso cui il contribuente intratterrà il nuovo rapporto lavorativo facciano parte del medesimo gruppo.

Di conseguenza, attestata l’osservanza dei requisiti previsti dalla norma agevolativa ed accertata l’autonomia dei rapporti contrattuali, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità del regime degli impatriati in favore dell’istante.

Agenzia Entrate – Risoluzione_72-E-2018

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