L’applicazione del regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati in ipotesi di distacco estero

Commenti disabilitati su L’applicazione del regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati in ipotesi di distacco estero 27

11/10/2018

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76 del 5 ottobre 2018, ha chiarito che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 è accessibile anche ai lavoratori dipendenti distaccati e rientrati in Italia con l’attribuzione di un nuovo ruolo.

Il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati ha, come noto, la finalità di incentivare il trasferimento in Italia dei lavoratori altamente qualificati e specializzati, riconoscendo una riduzione del 50% del redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Al fine di beneficiare dell’agevolazione, è necessario che il lavoratore abbia svolto in via continuativa un’attività lavorativa all’estero per almeno 24 mesi.

Il citato articolo 16 non disciplina esplicitamente la posizione del lavoratore distaccato all’estero che rientri in Italia. In proposito, la circolare n. 17/2017 ha previsto che il beneficio di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 non sia fruibile dai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero. Ciò in considerazione del fatto che il rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. Secondo la circolare, dunque, l’applicazione dell’agevolazione a tale fattispecie non risponderebbe alle finalità attrattive poste alla base del regime stesso.

L’Amministrazione finanziaria, con il recente intervento di prassi, ha chiarito che la posizione restrittiva dalla circolare – giudicata dalla stessa Agenzia delle Entrate “non in linea con la vis attrattiva della norma” – non preclude la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri fattori che soddisfino la finalità attrattiva perseguita dalla norma agevolativa. Nello specifico, l’Agenzia ha individuato due casi:

  • il primo, in cui il distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini un affievolimento dei legami con il territorio nazionale e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;

  • il secondo, in cui il ruolo aziendale assunto dal dipendente al suo rientro sia differente rispetto a quello assolto precedentemente in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate durante il periodo di distacco all’estero.

In tali ipotesi ed in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma agevolativa, l’Agenzia delle Entrate ritiene integrata la ratio della norma e, contestualmente, riconosce l’accesso al beneficio fiscale anche ai lavoratori distaccati all’estero.

Agenzia Entrate – Risoluzione_76-E-2018

 

Dove Siamo

Contatti

Studio Tributario Associato – Battaglia Cesari Zangrillo
Indirizzo: Via Po, 102
CAP: 00198 – Roma
Email: info@studiobcz.it
Telefono: +39 06 87811744
Fax: +39 06 92594608